Pubblicato il decreto 6 novembre 2012 - Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE (12A12391)

E' il decreto attuativo che stabilisce le modalità di trasmissione del censimento e rimanda ad ISPRA la gestione degli aspetti tecnici. La cosa importante risiede nel fatto che le regioni
sono tenute a comunicare; inoltre al comma 3 dell'articolo 1 recita "... nonchè i dati relativi ai metodi ecologici messi a punto per prevenire i danni causati dagli uccelli...."
E' dunque importante per i pescatori richiamare le amministrazioni regionali e le provincie autonome ad espletare l'obbligo che la legge prevede. E' auspicabile che ci sia l'offerta di pescatori volontari che si mettano a disposizione per coadiuvare le attività di censimento.
E' nostro interesse attivarci affinché la legge venga applicata e rispettata.
Chi lo desidera può inoltrare copia delle comunicazione inviata alla regione di competenza alla segreteria APR (
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testo del decreto 6 novembre 2012