
L'articolo 3 recita:
Esemplari delle specie catturate dai pescatori ricreativi a bordo di imbarcazioni sono contrassegnati non appena salpati, tranne che per gli esemplari che vengono mantenuti vivi a bordo prima di essere rilasciati. La marcatura viene effettuata in ogni caso prima dello sbarco.
Per i pescatori subacquei partiti dalla riva, questa marcatura deve intervenire non appena hanno raggiunto la riva.
Per i pescatori che praticano la pesca da terra, questa marcatura deve essere effettuata dopo la cattura.
Il lungo elenco dei pesci che dovranno essere oggetto di questa pratica comprende tra gli altri spigola, merluzzo e sogliola.Una delle motivazioni di questo provvedimento è quella di rendere riconoscibili le catture della pesca ricreativa per combattere la vendita illegale del pescato da parte dei pescatori ricreativi.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024073619&dateTexte=&categorieLien=id