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Lunedì, 06 Ottobre 2014 00:00

Licenza mare: già decisi anche i costi

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La guerra dichiarata alla pesca ricreativa sta convergendo da più fronti sulla istituzione di una licenza per la pesca ricreativa in mare con la finalità di destinarne i proventi al sostegno della pesca commerciale. Oltre alla già discussa proposta di legge Oliverio è in ballo un emendamento alla prossima legge Finanziaria

L'emendamento è stato proposto da un gruppo di Senatori, gli onorevoli Francesco Marinello (Ncd), Giuseppe Ruvolo (Pdl), Giuseppe Compagnone (Pdl), Mario Ferrara (Pdl), Lucio Barani (Pdl), Vincenzo D’Anna (Pdl), Michelino Davico (Gruppo misto), Pietro Langella (Gal), Giovanni Mauro (Gal), Antonio Milo (Gal), Antonio Scavone (Gal) .
L’emendamento non è generico ma indica chiaramente gli importi della licenza, in una prima stesura, proposta dall’onorevole Francesco Marinello (Ncd),  € 20,00 annui per la pesca da riva e € 200,00 annui per la pesca da imbarcazione a motore, con questi ultimi successivamente ridotti a € 100,00 dai senatori Giuseppe Ruvolo (Pdl), Giuseppe Compagnone (Pdl), Mario Ferrara (Pdl), Lucio Barani (Pdl), Vincenzo D’Anna (Pdl), Michelino Davico (Gruppo misto), Pietro Langella (Gal), Giovanni Mauro (Gal), Antonio Milo (Gal), Antonio Scavone (Gal).

Rimandiamo ancora ai due recenti interventi APR sull'argomento Pesca ricreativa a nove zeri e Lettera aperta EFSA su licenza in mare a titolo oneroso

Un milione di cittadini ed elettori sembra non meritino di essere ascoltati e considerati dai loro rappresentanti nelle istituzioni che li considerano solo in quanto tassabili. Le lobby della pesca commerciale stanno riuscendo così a farci pagare per continuare a pescare in acque costiere disastrosamente impoverite da decenni di sovrasfruttamento, certificato da tutte le autorità scientifiche, provvedendo a che il sovrasfruttamento commerciale non solo continui ma venga sovvenzionato con i soldi dei pescatori ricreativi. L'approccio alla pesca non commerciale resta pregiudizialmente penalizzante e le istituzioni restano occupate da un approccio limitato e impermeabile alla valutazione del contesto del settore pesca nel suo complesso.

 

Di seguito il testo dell’emendamento riscontrabile sul sito del Senato.

Per trovare il testo seguire il link riportato, cliccare la voce "Documento completo" e cercare l'art. 5.0.4


SENATO DELLA REPUBBLICA, COMMISSIONE AGRICOLTURA

TESTO  DELL’EMENDAMENTO DISCUSSO NELLA SEDUTA DELL’1 OTTOBRE 2014

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=803936

 

5.0.4

RUVOLOCOMPAGNONEMARIO FERRARABARANID’ANNADAVICOLANGELLAGIOVANNI MAUROMILO,SCAVONE

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e l’acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
e) un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze;
f) un dirigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;
h) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
i) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;
m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;
n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
o) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;
p) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;
q) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e foresta li finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l’opportunità.

4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l’acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno ed esperti del settore.

5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

5.0.5

MARINELLO

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 200 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall’anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative del programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all’occupazione nel settore, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un’ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l’importo di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

5.0.6

RUVOLOCOMPAGNONEMARIO FERRARABARANID’ANNADAVICOLANGELLAGIOVANNI MAUROMILO,SCAVONE

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all’articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li 15 luglio 2011.

2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall’anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all’occupazione nel settore, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un’ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 ( nota APR Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  da  ripartire,  per  le  esigenze   di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e  controllo operativi in materia  di  sicurezza  delle  navi  e  delle  strutture portuali svolti dal  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia costiera, con decreto del  Ministro  dei  trasporti,  da  comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.) .

6. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l’importo di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

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