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Giovedì, 10 Maggio 2012 08:57

Riforma PCP - Impatto sulla pesca ricreativa

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Nel prosieguo dei lavori sulla riforma della Politica Comune della Pesca vengono introdotte misure diversificate per il Mediterraneo, in particolare l' emendamento  177 che introduce un nuovo articolo 33a nel quale si riscontra un 'poco amichevole' approccio alla pesca ricreativa considerata evidentemente di serie b rispetto agli altri tipi di pesca che sono i principali artefici dell'attuale disastroso stato delle risorse ittiche marine.


Alcuni giorni fa il rapporteur della Commissione Pesca dell Parlamento UE, Onorevole Ulrike Rodust (S&D), ha inviato la bozza del suo rapporto per la riforma della Politica Comune della Pesca (CFP) che sarà presentata il 21 maggio prossimo alla Commissione pesca (PECH).

 

Vediamo in dettaglio l'art. 33a  focalizzando in particolare l'attenzione su quanto viene previsto per la pesca ricreativa (6.3 e 6.4 in grassetto).

Art. 33 a - Specifiche norme transitorie relative al Mar Mediterraneo. Introduzione di un sistema TURF (Territorialy based user rights for fishing - diritti di pesca basati sulla zona)

  1. Entro il 31 dicembre del 2014 deve essere definito un organismo scientifico (simile all'ICES) con il compito di fornire consulenza scientifica per consentire il rispetto da parte dell'Unione e dei singoli Stati Membri di quanto previsto nel presente Regolamento.
  2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento  gli Stati Membri devono designare e tracciare tutte le Aree Marine Protette (ai sensi del Regolamento Mediterraneo EC 1967/2006 Articolo 2(2)) includenti (ma non limitatamente a):  Habitat protetti, zone di pesca comunitarie protette, zone di pesca nazionali protette (EC 1967/2006 art. 6 e 7) e zone per la ricostituzione degli stock (art. 7a del presente regolamento). Gli Stati Membri devono anche identificare, all'interno delle proprie acque territoriali, habitats essenziali per i pesci e zone sensibili contenenti particolari alghe o coralli.
  3. Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento tutte le aree protette identificate al punto 2 devono essere chiuse alla pesca per un periodo minimo di 5 anni per permettere la ricostituzione degli stock ittici, a meno che l'organismo scientifico definito al punto 1 affermi che, a seguito di specifiche valutazioni, lo stock non è sovrasfruttato e che quindi le operazioni di pesca possono riprendere senza compromettere gli habitat e le spcie di una particolare area protetta e gli obiettivi definiti all'Art. 2 del presente regolamento. Le attività di pesca possono essere riprese solamente dopo aver definito un'altra (o altre)  zona di interdizione di pari dimensioni dove la pesca è interdetta.
  4. Gli Stati Membri con acque costiere nel Mar Mediterraneo devono stabilire un sistema di diritti di pesca su base territoriale (TURF) in caso non implementino il sistema delle Concessioni di pesca trasferibili (TFC). In tal caso gli Stati Membri devono tracciare le aree nelle proprie acque territoriali in cui i propri pescherecci operano e per ciascuna definire quali pescherecci sono autorizzati a pescarvi. Nel definire le proprie attività di pesca gli Stati Membri devono anche definire l'estensione spaziale della pesca nel suo complesso e il posizionamento di tutte le aree marine protette al fine di garantire il beneficio da esse derivante agli aventi diritto.
  5. Una quota non trasferibile di diritti di pesca su base territoriale (TURF) espressa come diritto individuale di utente spazialmente determinato, limiti individuali di cattura, limiti individuali di sforzo di pesca o qualsiasi combinazione di questi elementi, deve essere assegnata a ciascun avente diritto in accordo con i requisiti di ammissibilità e altri criteri definiti negli articoli 27, 28 e 28bis del presente regolamento.
  6. La mortalità per pesca è limitata a livelli che rispondono agli obiettivi indicati all'Art. 2 del presente regolamento e l'Unione coopera con paesi terzi quando si impostano limiti su stock condivisi con gli stessi, in conformità con i seguenti principi:
    1. la consulenza scientifica sui livelli di mortalità di pesca nel Mediterraneo deve essere ottenuta dalle migliori fonti disponibili
    2. nel settore della pesca in cui i dati sono limitati, i livelli di mortalità di pesca devono essere stabiliti utilizzando metodi di valutazione e regole di controllo di cattura adeguate per la gestione della pesca basata su scarsità di dati utilizzando le metodologie di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 della parte B dell'allegato della 2010/477/EU sui criteri e gli standard metodologici in materia di buono stato ambientale delle acque marine, deve inoltre essere definito, all'interno dei piani nazionali pluriennali,  un piano per migliorare la qualità dei dati applicabile almeno entro luglio 2014.
    3. gli Stati Membri devono adottare misure per espandere la raccolta dati ai sensi dell'art. 17.4 del Regolamento Mediterraneo (1967/2006) per coprire le catture di tutte le specie risulanti dalle attività di pesca di tutte le imbarcazioni, compresa la pesca ricreativa, entro il 31 dicembre 2014.
    4. Gli Stati Membri possono istituire ed applicare misure di protezione supplementari (compresa l'esclusione della pesca ricreativa o restrizioni sulla quantità, sugli attrezzi ammessi, sulle aree di pesca o sul periodo di pesca) ai fini di aumentare la redditività e l'abbondanza della propria pesca.
  7. Devono essere stabilite ed implementate misure di responsabilità per garantire che i titolari dei TURF operino all'interno delle catture, aree e/o sforzo di pesca ad essi assegnati. Le Autorità degli SM devono stabilire meccanismi affinchè tutte le catture siano registrate su base giornaliera e che i dati a livello di tipologia di pesca siano resi disponibili per assicurare la conformità e per i fini di gestione e valutazione scientifica.
  8. L'istituzione e l'implementazione dei TURF deve essere sostenuta finanziariamente dall'Unione che deve adottare misure per ridurre le eventuali conseguenze economiche o sociali negative che dovessero insorgere.
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