I dati scientifici attualmente disponibili evidenziano lo stato di criticità della risorsa, la cui necessità di tutela è da diversi anni oggetto di campagne specifiche da parte di alcune tra le principali ONG ambientaliste internazionali, una fra tutte OCEANA.
Innanzi tutto è importante sapere che a questa raccomandazione dovrà sottostare sia l’Unione Europea sia i paesi non europei che sono Contracting Parter (CPC) nei confronti dell’ICCAT (quindi anche Tunisia, Algeria, Marocco etc).
Ma cerchiamo di capire in dettaglio quali sono le novità introdotte dalla raccomandazione ICCAT e come il settore della pesca ricreativa dovrà adeguarvisi.
Già nel 2017 è definito un limite totale di cattura (TAC) per lo spada nel Mediterraneo di 10500 tonnellate che dovranno essere allocate tra i vari CPC, la quota totale sarà progressivamente ridotta del 3% annuo nel periodo 2018-2022. La raccomandazione resterà attiva fino a quando non sarà emendata da una nuova raccomandazione in cui verrà definito il nuovo limite totale di cattura.
Nel febbraio 2017 verrà attivato un apposito gruppo di lavoro all’interno dell’ICCAT che dovrà definire:
- - un equo criterio di allocazione delle quote
- - la ripartizione della TAC tra le varie parti contraenti (Unione Europea e altri Paesi)
- - un meccanismo per la gestione delle TAC
Capacità della flotta
La flotta che pesca lo spada dovrà essere progressivamente ridotta ( in Italia era stata ridotta con il decreto 3 giugno 2015 che aveva istituito un elenco di poco più di 800 pescherecci autorizzati alla pesca del pesce spada) e ciascun Paese contraente (quindi nel nostro caso l’Unione Europea) dovrà inviare all’ICCAT un elenco di pescherecci autorizzati. In aggiunta a questi l’Unione Europea entro il 15 gennaio 2017 dovrà stilare un elenco di pescherecci di lunghezza inferiore ai 7 mt fuori tutto da autorizzare alla pesca dello spada. A partire dal 2018 ciascuna parte contraente dovrà inviare queste liste all’ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.
Verrà definito anche un elenco di imbarcazioni specificamente autorizzato alla pesca del Tonno alalunga.
Periodo di chiusura
Novità sono introdotte per quanto riguarda il periodo di chiusura della pesca, le parti contraenti (nel nostro caso l’Unione Europea) potranno decidere tra due possibilità per quanto riguarda il periodo di chiusura:
- - periodo di chiusura dal 1 ottobre al 30 novembre e dal 15 febbraio al 31 marzo
- - o in alternativa periodo di chiusura dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno
Si conferma a supporto della protezione dei giovanili la chiusura della pesca all’Alalunga (Thunnus alalunga) dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.
I periodi di chiusura lo ricordiamo si applicano sia alla pesca commerciale che alla pesca ricreativa e sportiva. In questi periodi la legge dice che è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare.
Pesca ricreativa e sportiva
La pesca ricreativa e sportiva viene ora regolata come per il tonno rosso.
Nel rispetto delle quote ad essa assegnate (speriamo):
Va rispettato il periodo di chiusura una volta che verrà definita dall’Europa quale tra le due possibili scelte.
Verrà istituita una lista di imbarcazioni autorizzate alla pesca ricreativa allo spada contenente le seguenti informazioni:
- - Nome dell’imbarcazione o numero di registro
- - Numero ICCAT (se applicabile)
- - Nome precedente dell’imbarcazione (se presente)
- - Lunghezza
- - Nome ed indirizzo del proprietario o di chi ne ha l’utilizzo continuativo
L’UE dovrà inviare l’elenco aggiornato ad ICCAT. Le barche che non sono presenti in tale elenco non potranno pescare pesce spada.
L’unico attrezzo autorizzato per la pesca sportiva e ricreativa al pesce spada è la canna da pesca.
Il limite giornaliero è, come per il tonno, 1 pesce per imbarcazione al giorno. Delle catture dovrà essere compilato apposito foglio di cattura su cui sono indicate le misure del pesce.
Come per il tonno rosso, lo sbarco dovrà essere effettuato nel luogo designato previa comunicazione con la capitaneria di competenza.
In caso di cattura accidentale o in mancanza di autorizzazione, di cattura accidentale in periodo di chiusura o di esemplari sotto taglia è fatto obbligo di rilasciare il pesce vivo nelle migliori condizioni.
E’ vietata la vendita degli esemplari catturati senza alcuna eccezione.