Esprime apprezzamento e sostegno verso l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Camandona di ricorrere presso il giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto provinciale in quanto nella scelta della Provincia di Biella si configura, nello specifico, un eccesso di potere.
Evidenzia che la Legge 241/90 prevede che le amministrazioni chiamate ad esprimersi in sede di Conferenza dei Servizi manifestino una volontà (art. 14 ter punto 6) e che questa volontà sia congruamente motivata (art. 14 quater comma 1).
Sottolinea che la motivazione non deve essere di esclusiva natura tecnica per essere considerata congrua, ma deve semplicemente attenersi alla proposta progettuale ed agli ambienti (la VIA si occupa di questo) su cui il progetto presentato può incidere con negative ricadute.
Ritiene quindi arbitraria la scelta attuata dalla Provincia di considerare il parere negativo non sufficientemente suffragato da considerazioni tecnico scientifiche, rigettandolo e considerandolo non espresso, anziché disporre la remissione al Consiglio dei Ministri per mancata unanimità (art. 14 – quater comma 3 L. 241/90).
Valuta inoltre il diverso approccio (e difformità di trattamento) della Provincia di Biella che non applica, come dovrebbe, la verifica sulla congrua motivazione laddove il parere espresso sia positivo.
Sostiene la legittimità della manifestazione di volontà (parere negativo) del Comune di Camandona e nella sua motivazione: il detrimento che una regola di invaso troppo permissiva comporta in ragione delle portate min/max disciplinate, con severe conseguenze paesaggistiche, ovvero un marcato spread tra livello minimo e massimo di invaso; detrimento paesaggistico con conseguenze negative sulla fruizione turistico-sportiva in essere e potenziale, che l’amministrazione da sempre intende favorire.
Sottolinea inoltre il valore più generale di tale ricorso in quanto è evidente un diffuso indirizzo (nella prassi e nelle proposte legislative) volto a contenere in sede di Conferenza dei Servizi il ruolo e le posizioni delle amministrazioni territorialmente più coinvolte, i COMUNI, inibendo in tutti modi la loro la possibilità di incidere nella procedura di autorizzazione ambientale.
Biella 6 ottobre 2012
il Comitato Tutela Fiumi
Thymallus Aurora
Legambiente Circolo “Tavo Burat”
ARCI PESCA FISA - Biella
Pro Natura Biellese
APR Alleanza Pescatori Ricreativi