Art. 4. 1. E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti piu' foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
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DECRETO 10 Giugno 2004 - Disciplina delle reti da posta fissa.